Condizioni generali di vendita e consegna (CGV)
Versione: agosto 2026
Le presenti condizioni generali di vendita e consegna («CGV») si applicano a tutte le vendite e consegne di fertilizzanti e prodotti affini («merce») di Cerantis Group GmbH, Baarerstrasse 135, 6300 Zugo, Svizzera, IDI CHE-359.069.763 («Cerantis»), ai propri clienti («acquirente»).
1. Campo di applicazione
1.1 Le presenti CGV si applicano esclusivamente a imprese, commercianti, cooperative e altri clienti professionali. Cerantis non vende a consumatori.
1.2 Fa stato la versione in vigore al momento della conclusione del contratto. Essa si applica anche a tutte le operazioni future con lo stesso acquirente, senza necessità di un nuovo rinvio.
1.3 Condizioni divergenti o integrative dell’acquirente, in particolare le condizioni di acquisto, si applicano solo se Cerantis le ha espressamente accettate per iscritto. Ciò vale anche quando Cerantis non si oppone a tali condizioni o consegna pur essendone a conoscenza.
1.4 In caso di contraddizioni vale il seguente ordine di priorità: (1) l’accordo individuale nel contratto di vendita o nella conferma d’ordine, (2) le presenti CGV, (3) gli Incoterms® 2020.
2. Offerte e conclusione del contratto
2.1 Le indicazioni sul sito web, nei listini e nelle panoramiche dei prezzi di mercato, nonché le offerte di Cerantis, sono senza impegno, salvo che siano espressamente designate come vincolanti e indichino un periodo di validità.
2.2 Il contratto si conclude solo con la conferma d’ordine scritta di Cerantis o con un contratto di vendita firmato da entrambe le parti; è sufficiente l’e-mail. Il contenuto della conferma d’ordine fa stato, salvo che l’acquirente si opponga per iscritto entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento.
2.3 Cerantis agisce in qualità di commerciante. L’obbligo di consegna è subordinato alla fornitura corretta e puntuale da parte del produttore o del fornitore a monte, a condizione che Cerantis abbia concluso un corrispondente contratto di copertura e non sia responsabile della mancata fornitura. In tal caso Cerantis informa senza indugio l’acquirente e rimborsa i pagamenti già effettuati per la quantità non consegnata.
3. Prezzi
3.1 I prezzi si intendono nella valuta indicata nella conferma d’ordine, netti e al netto dell’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, ove dovuta. Valgono per la clausola di consegna, la quantità e il termine di consegna concordati.
3.2 Nella misura in cui la clausola di consegna concordata non li ponga a carico di Cerantis, l’acquirente sostiene tutti i dazi, i tributi all’importazione, le imposte e le tasse, i costi derivanti dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), nonché i costi di ispezione, movimentazione e deposito nel paese di destinazione.
3.3 Se tra la conclusione del contratto e la consegna i noli, i dazi, i tributi, i premi assicurativi o altri costi non influenzabili da Cerantis aumentano a causa di provvedimenti delle autorità o di eventi di mercato straordinari, Cerantis può adeguare il prezzo nella misura dei maggiori costi comprovati. Se l’adeguamento supera il 10 % del prezzo di vendita, l’acquirente può recedere dalla consegna interessata entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.
4. Pagamento
4.1 Si applicano le condizioni di pagamento della conferma d’ordine. In mancanza di accordo, l’intero prezzo di vendita deve essere pagato in anticipo prima del carico oppure garantito da una lettera di credito irrevocabile, confermata da una banca accettabile per Cerantis.
4.2 I pagamenti devono essere effettuati senza detrazioni e senza spese sul conto indicato in fattura. Le spese bancarie sono a carico dell’acquirente. Il pagamento si considera effettuato solo con l’accredito sul conto di Cerantis.
4.3 Alla scadenza del termine di pagamento l’acquirente è in mora senza sollecito. Cerantis addebita un interesse di mora dell’8 % annuo nonché le spese di sollecito e di incasso. Resta riservato il risarcimento del maggior danno.
4.4 In caso di mora o di fondati dubbi sulla solvibilità dell’acquirente, Cerantis può dichiarare immediatamente esigibili tutti i crediti, trattenere le consegne in sospeso, esigere il pagamento anticipato o garanzie e, decorso infruttuosamente un congruo termine supplementare, recedere dal contratto.
4.5 L’acquirente può compensare o trattenere pagamenti solo con crediti non contestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
4.6 Cerantis non comunica mai una modifica delle proprie coordinate bancarie esclusivamente per e-mail. Prima del pagamento l’acquirente deve verificare telefonicamente, presso la propria persona di contatto abituale, eventuali dati di pagamento modificati. I pagamenti su un conto non confermato in questo modo non liberano l’acquirente dal suo obbligo di pagamento.
5. Consegna e passaggio del rischio
5.1 Si applica la clausola di consegna indicata nella conferma d’ordine secondo gli Incoterms® 2020, con il luogo ivi designato. In mancanza di una clausola di consegna, la consegna avviene FCA nel luogo di carico designato da Cerantis (stabilimento o magazzino).
5.2 Utili e rischi passano all’acquirente secondo la clausola di consegna concordata o, in mancanza, con la consegna della merce al primo vettore.
5.3 Le date e i termini di consegna sono indicativi, salvo che siano espressamente designati come fissi. Un termine di consegna decorre solo quando tutti i dettagli dell’esecuzione sono chiariti e sono disponibili i pagamenti anticipati concordati, le lettere di credito nonché i documenti e le autorizzazioni che l’acquirente deve fornire.
5.4 Le consegne parziali sono ammesse e possono essere fatturate separatamente.
5.5 Se Cerantis è in ritardo nella consegna, l’acquirente deve fissare per iscritto un congruo termine supplementare di almeno 14 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, può recedere dal contratto per la quantità non consegnata. Le ulteriori pretese sono disciplinate dalla cifra 10.
6. Quantità, peso e qualità
6.1 Cerantis può consegnare fino al 5 % in più o in meno rispetto alla quantità concordata per la merce imballata e fino al 10 % in più o in meno per la merce sfusa. Viene fatturata la quantità effettivamente consegnata.
6.2 Fa stato il peso rilevato nel luogo di carico (bilancia tarata, rilevamento del pescaggio o documento di trasporto). Il calo naturale durante il trasporto non costituisce un difetto.
6.3 La qualità della merce è determinata esclusivamente dalla specifica contenuta nella conferma d’ordine oppure dalla scheda tecnica o dal certificato di analisi del produttore. Le indicazioni sul sito web, nella documentazione e nei campioni sono indicative e non costituiscono garanzie. Le tolleranze di legge per i tenori di elementi nutritivi (in particolare secondo l’ordinanza svizzera sui concimi e il regolamento (UE) 2019/1009) nonché gli scostamenti usuali di granulometria, colore e umidità non costituiscono un difetto.
6.4 Se è stato concordato un controllo da parte di una società di ispezione indipendente nel luogo di carico, il suo accertamento su quantità e qualità è vincolante per entrambe le parti, salvo errore manifesto o frode. Salvo diverso accordo, i costi sono a carico della parte che richiede il controllo.
7. Presa in consegna e scarico
7.1 L’acquirente deve prendere in consegna la merce alla data concordata. Provvede alla possibilità di scarico nonché alle autorizzazioni e allo sdoganamento all’importazione, nella misura in cui gli competano secondo la clausola di consegna.
7.2 In caso di mora nell’accettazione o di richiamo tardivo, l’acquirente sostiene tutti i costi supplementari, in particolare le spese di deposito e di sosta, le controstallie e il nolo a vuoto; il rischio passa all’acquirente con l’inizio della mora. Decorso infruttuosamente un termine supplementare di 7 giorni, Cerantis può vendere la merce a terzi ed esigere dall’acquirente il minor ricavo e i costi.
7.3 Se sono state concordate quantità a richiamo, queste devono essere richiamate in modo uniforme nel periodo di consegna.
8. Verifica e denuncia dei difetti
8.1 L’acquirente verifica la merce senza indugio all’arrivo nel luogo di destinazione quanto a quantità, identità, imballaggio e qualità riconoscibile, e ciò prima che venga scaricata in un deposito collettivo, miscelata, lavorata, distribuita o rivenduta.
8.2 I danni da trasporto e gli ammanchi devono essere annotati sul documento di trasporto, confermati dal vettore e segnalati a Cerantis entro 2 giorni lavorativi.
8.3 I difetti riconoscibili devono essere denunciati per iscritto entro 5 giorni lavorativi dall’arrivo della merce, i difetti occulti entro 5 giorni lavorativi dalla loro scoperta, ma al più tardi 6 mesi dopo la consegna. La denuncia deve descrivere il difetto e contenere fotografie, i documenti di consegna e il numero di lotto.
8.4 La merce contestata deve essere conservata separatamente, non miscelata e in modo appropriato. L’acquirente dà a Cerantis, al produttore o a un perito la possibilità di esaminarla e di prelevare campioni.
8.5 Se le parti non riescono ad accordarsi su un difetto di qualità, fatta salva la cifra 6.4 viene prelevato, congiuntamente o da una società di ispezione indipendente, un campione rappresentativo secondo una norma riconosciuta per il campionamento dei fertilizzanti, suddiviso in tre sottocampioni sigillati: uno per ciascuna parte e uno per l’analisi. L’analisi è eseguita da un laboratorio accreditato designato da entrambe le parti; in mancanza di accordo, Cerantis designa un laboratorio accreditato e indipendente da entrambe le parti. Il risultato è definitivo e vincolante per entrambe le parti, salvo errore manifesto. I costi del campionamento e dell’analisi sono a carico della parte soccombente.
8.6 In mancanza di una denuncia tempestiva e nella forma prescritta, la merce si considera accettata. La denuncia non libera l’acquirente dal suo obbligo di pagamento. I resi sono ammessi solo previo consenso di Cerantis.
9. Garanzia
9.1 Cerantis garantisce che, al momento del passaggio del rischio, la merce è conforme alla specifica concordata. Ogni ulteriore garanzia, in particolare per l’idoneità a un determinato scopo, a una determinata coltura o a un determinato terreno, per la resa, la miscibilità o il comportamento allo spandimento, è esclusa nella misura consentita dalla legge.
9.2 Non sussiste alcuna garanzia per le alterazioni intervenute dopo il passaggio del rischio, in particolare assorbimento di umidità, impaccamento, segregazione o formazione di polvere dovuti a trasporto, movimentazione oppure a un deposito inadeguato o prolungato.
9.3 In caso di denuncia fondata, Cerantis, a propria scelta, sostituisce la merce, consegna la quantità mancante o concede un’adeguata riduzione del prezzo. Se la sostituzione non riesce o non è ragionevolmente esigibile, l’acquirente può recedere dal contratto per la quantità difettosa. Le ulteriori pretese sono disciplinate dalla cifra 10.
9.4 I diritti di garanzia si prescrivono in 12 mesi dalla consegna. I termini di denuncia di cui alla cifra 8.3 valgono indipendentemente: un difetto non denunciato tempestivamente non può più essere fatto valere, nemmeno entro il termine di prescrizione.
9.5 Su richiesta, Cerantis cede all’acquirente le proprie pretese nei confronti del produttore o del fornitore a monte.
10. Responsabilità
10.1 Cerantis risponde senza limitazioni dei danni cagionati con dolo o colpa grave nonché nella misura in cui la responsabilità non possa essere esclusa o limitata in virtù del diritto imperativo, in particolare secondo la legge svizzera sulla responsabilità per danno da prodotti.
10.2 Per il resto, la responsabilità di Cerantis, a qualsiasi titolo giuridico, è esclusa nella misura consentita dalla legge. È esclusa in particolare la responsabilità per colpa lieve, per le persone ausiliarie nonché per i danni indiretti e consequenziali quali lucro cessante, perdite di resa e di raccolto, perdite di produzione, costi di richiamo, pretese di terzi e penali dovute dall’acquirente.
10.3 Fatta salva la cifra 10.1, un’eventuale responsabilità di Cerantis è limitata al valore netto di fattura della consegna interessata.
10.4 L’applicazione, il dosaggio, la miscelazione e il deposito della merce sono al di fuori del controllo di Cerantis. Le informazioni tecniche sull’impiego sono fornite secondo scienza e coscienza, ma senza impegno; l’acquirente verifica autonomamente l’idoneità della merce al proprio scopo.
11. Riserva di proprietà
11.1 La merce resta di proprietà di Cerantis fino al pagamento integrale del prezzo di vendita. Cerantis ha il diritto di far iscrivere la riserva di proprietà, a spese dell’acquirente, nel registro dei patti di riserva della proprietà presso la sede dell’acquirente o secondo il diritto del paese di destinazione. L’acquirente presta la propria collaborazione.
11.2 Per le consegne all’estero, la riserva di proprietà vale nella misura più ampia consentita dal diritto del paese di destinazione. Ove tale diritto lo consenta, essa si estende alla merce lavorata o miscelata e ai crediti derivanti dalla rivendita, che l’acquirente cede sin d’ora a Cerantis.
11.3 L’acquirente conserva con cura la merce soggetta a riserva di proprietà, la assicura adeguatamente e informa senza indugio Cerantis di pignoramenti e altri interventi di terzi.
12. Forza maggiore
12.1 Nessuna parte risponde dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento dovuti a circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo. Vi rientrano in particolare eventi naturali, piene e magre, chiusure della navigazione, guerra, disordini, epidemie, scioperi, provvedimenti delle autorità, restrizioni all’importazione e all’esportazione, sanzioni, interruzioni dell’esercizio e fermi di produzione presso il produttore, carenza di energia e di materie prime nonché l’indisponibilità di mezzi di trasporto o porti. Ciò vale anche quando tali circostanze si verificano presso i fornitori a monte.
12.2 La parte interessata ne informa senza indugio l’altra. I termini sono prorogati per la durata dell’evento. Se questo dura più di 60 giorni, ciascuna parte può recedere dal contratto per la quantità non eseguita, senza obbligo di risarcimento. Resta fermo l’obbligo di pagamento per la merce già consegnata.
12.3 Se la merce è disponibile solo in misura limitata, Cerantis può ripartire proporzionalmente la quantità disponibile tra i propri clienti.
13. Sicurezza dei prodotti e obblighi dell’acquirente
13.1 I fertilizzanti possono essere sostanze pericolose. L’acquirente manipola, deposita, trasporta e utilizza la merce conformemente alla scheda di dati di sicurezza, all’etichettatura e alle prescrizioni applicabili e trasmette tali informazioni ai propri clienti.
13.2 L’acquirente adempie gli obblighi che gli incombono nel paese di destinazione in qualità di importatore, distributore o responsabile dell’immissione sul mercato, in particolare per quanto riguarda omologazione, notifica, etichettatura e importazione della merce (in Svizzera secondo l’ordinanza sui concimi, nell’UE secondo il regolamento (UE) 2019/1009). Cerantis garantisce la commerciabilità della merce nel paese di destinazione solo se l’ha espressamente confermata per iscritto. Restano riservati gli obblighi di legge imperativi che incombono a Cerantis stessa in qualità di importatrice o responsabile dell’immissione sul mercato.
13.3 Cerantis fornisce i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio e gli altri prodotti disciplinati come precursori di esplosivi esclusivamente per scopi professionali e commerciali; l’acquirente conferma tale utilizzo. L’acquirente rispetta le prescrizioni a lui applicabili presso la propria sede e nel paese di destinazione: nell’UE in particolare il regolamento (UE) 2019/1148 con le sue restrizioni alla messa a disposizione e i suoi obblighi di informazione e di segnalazione, in Svizzera in particolare la legge sui precursori di sostanze esplodenti con l’obbligo di informazione in caso di cessione. Indipendentemente da ciò, segnala alle autorità competenti le transazioni sospette, le sparizioni e i furti. Cerantis può richiedere una dichiarazione di destinazione finale.
13.4 L’acquirente tiene indenne Cerantis da pretese di terzi derivanti da una violazione di tali obblighi.
14. Sanzioni, controllo delle esportazioni e integrità
14.1 L’acquirente garantisce che né esso né i suoi aventi economicamente diritto, organi o clienti finali sono soggetti a sanzioni della Svizzera, delle Nazioni Unite, dell’Unione europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti e che la merce non sarà consegnata, utilizzata o rivenduta in violazione di tali prescrizioni.
14.2 Cerantis può richiedere in ogni momento informazioni e documenti per l’identificazione dell’acquirente e del cliente finale. Cerantis può sospendere l’esecuzione o recedere dal contratto senza alcuna responsabilità se l’esecuzione violasse prescrizioni in materia di sanzioni, controllo delle esportazioni o riciclaggio di denaro oppure se l’acquirente rifiuta le informazioni richieste.
14.3 Entrambe le parti rispettano le prescrizioni applicabili in materia di lotta alla corruzione e non concedono né accettano vantaggi indebiti.
15. Riservatezza e protezione dei dati
15.1 I prezzi, le condizioni e le informazioni su produttori e fornitori a monte devono essere trattati in modo confidenziale. Cerantis tratta i dati personali conformemente alla propria informativa sulla protezione dei dati.
15.2 L’acquirente utilizza le informazioni su produttori e fornitori a monte ricevute da Cerantis esclusivamente per l’esecuzione del contratto con Cerantis. Restano riservati accordi più ampi a tutela delle relazioni di fornitura di Cerantis.
16. Disposizioni finali
16.1 Le modifiche e le integrazioni del contratto richiedono la forma scritta; è sufficiente l’e-mail.
16.2 L’acquirente può cedere diritti derivanti dal contratto solo previo consenso scritto di Cerantis. Cerantis può cedere i propri crediti a fini di finanziamento e di assicurazione.
16.3 Se una disposizione delle presenti CGV è in tutto o in parte invalida, le restanti disposizioni rimangono valide. La disposizione invalida è sostituita da una regolamentazione che si avvicini il più possibile al suo scopo economico.
16.4 Le presenti CGV sono disponibili in più lingue. In caso di divergenze fa stato la versione tedesca.
16.5 Si applica il diritto materiale svizzero, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna, CISG).
16.6 Foro esclusivo è Zugo, Svizzera. Cerantis può convenire l’acquirente anche presso la sede di quest’ultimo.